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Privacy e Videosorveglianza
(Aggiornamento del 2012)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una procedura, che permette di
semplificare il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di impianti di videosorveglianza
recependo istanze che provenivano sia dal mondo degli installatori, sia dal mondo della industria e del
commercio, emanando una procedura, che permette di semplificare il rilascio delle autorizzazioni alla
installazione di impianti di videosorveglianza, come previste dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
numero 300, comunemente chiamata statuto dei lavoratori. Questa legge va vista in abbinamento con il
decreto legislativo 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali, che prevede che
l’installazione di impianti di videosorveglianza all'interno di attività industriali, commerciali e del terziario
possa avvenire solo con l'accordo delle rappresentanze sindacali.
Questa disposizione, che certamente ha una sua ragione di essere, nella pratica veniva a creare un
ostacolo non indifferente, quando non vi erano rappresentanze sindacali con cui il titolare del trattamento
potesse dialogare.
Numerosi titolari di trattamento hanno incontrato difficoltà, quando, in assenza di una rappresentanza
sindacale locale (oppure davanti ad obiezioni da parte della stessa rappresentanza) occorreva ricorrere
alla valutazione espressa dalla
Direzione Provinciale del Lavoro, cui la legge attribuisce la facoltà di
dare una valutazione finale circa la possibilità di installare gli impianti di videosorveglianza.
La legge fa obbligo agli ispettori della direzione provinciale del lavoro di effettuare un
sopralluogo, nel quadro di un accertamento tecnico preventivo, dopo aver ricevuto la richiesta
di istallazione dell'impianto, per verificare la piena conformità dell'impianto (di cui si propone
l'istallazione) con i dettati di legge, sia in materia di protezione dei dati personali, sia in
materia di protezione dei lavoratori da indebite osservazioni.
La nuova circolare semplifica l'iter autorizzativo, in quanto si richiede solo che il titolare
presenti una richiesta di autorizzazione, che soddisfi a determinati requisiti, per vedersi
rilasciare in forma semi automatica la autorizzazione stessa; Gli ispettori non devono più
recarsi sul posto e debbono solo verificare che la richiesta avanzata dal titolare di trattamento,
sia congrua con le disposizioni di legge e con le indicazioni di questa procedura semplificata.
Venuto meno l'accertamento tecnico preventivo, l'iter per ottenere la autorizzazione è decisamente
accelerato e ciò non potrà che far piacere sia ai titolari del trattamento, sia agli incaricati, sia ai lavoratori
stessi, perché l'utilizzo di questi impianti ha ormai dimostrato nel tempo una valenza positiva nei
confronti della riduzione degli eventi criminosi.
Importante però tener presente che questa nuova procedura non rende automatico il rilascio
dell'autorizzazione all'istallazione dell'impianto tvcc, ma permette di evitare che debba essere
dapprima svolto l'accertamento tecnico preventivo; Pertanto, a rigore di legge, la
presentazione di questa domanda, se pure perfettamente conforme ai dettati di legge e della
circolare, non significa che la autorizzazione è implicitamente concessa: occorre comunque
attendere il tempo strettamente necessario perché la direzione provinciale competente
convalidi il procedimento autorizzativo.
Si fa notare che questa procedura si applica solo laddove non sia stata in precedenza già ottenuta la
approvazione della rappresentanza sindacale aziendale, che permette di superare questa specifica, anche
se ora semplificata, procedura.
A questo punto, dopo aver letto attentamente la circolare ed aver confrontato i dettati riportati con le
tracce delle richieste, che precedentemente i titolari dovevano inviare alle direzioni provinciali del lavoro,
alleghiamo una traccia della nuova formulazione della richiesta di autorizzazione all'istallazione di
impianti di video sorveglianza, in assenza di accordo previo con la locale rappresentanza sindacale.
Nota Ministeriale n. 37 del 16/04/2012
Oggetto: Procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970,
n.300 - Statuto dei lavoratori.
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. del 16/04/2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ' ISPETTIVA
Direzione generale per l'Attività Ispettiva Divisione III - Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica
Alle Direzioni Regionali e Territoriali dei Lavoro.
LORO SEDI e p.c. Alla Direzione Generale delie relazioni industriali e dei rapporti di Lavoro
All'Ispettorato Regionale del Lavoro di Palermo, alla Provincia Autonoma di Bolzano, alla Provincia
Autonoma di Trento
LORO SEDI
Oggetto: Procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 4 della Legge 20
maggio 1970, n.300 - Statuto dei lavoratori.
Sono pervenute a questa Direzione Generale numerose richieste di semplificazione dei provvedimenti di
rilascio delle autorizzazioni all'uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature che potrebbero
rientrare tra le fattispecie previste dall'articolo 4, 1° e 2° comma della Legge 20 maggio 1970, n.300.
Lo snellimento delle procedure si rende ormai indispensabile in quanto negli ultimi anni sono aumentate
in maniera quasi esponenziale le richieste di autorizzazione previste dal citato articolo, sia per la grande
diffusione di questi impianti sia perché l'utilizzo di tali sistemi, compatti e poco costosi, si è diffuso in
moltissimi piccoli esercizi commerciali dove non sono presenti rappresentanze sindacali aziendali.
Da quanto risulta a questa Direzione generale, l'attività di rilascio delle autorizzazioni, in assenza di
specifiche indicazioni operative, si è consolidata in urta prassi operativa che prevede un sopralluogo per
valutare le caratteristiche del sistema e la rispondenza a quanto dichiarato (numero e angoli di ripresa
delle videocamere), prassi che,forse comprensibile nei contesti di grandi dimensioni, non si ritiene possa
essere più attuata in quanto richiede un notevole impiego di risorse ispettive che possono più
efficacemente essere utilizzate nel contrasto al fenomeno del lavoro sommerso, irregolare, illegale e nel
controllo del rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Sulla base di tali premesse si ritiene opportuno fornire, d'intesa con la Direzione Generale delle relazioni
industriali e dei rapporti di lavoro, le seguenti indicazioni volte a semplificare ed uniformare le modalità
operative degli uffici territoriali concernenti il rilascio dei provvedimenti in esame.
In primo luogo va evidenziato come nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche (quali ad
esempio ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori dì carburante etc.) sono
divenute attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro e pertanto l'utilizzo
di impianti audiovisivi rappresenta, sempre e comunque, sia un fattore deterrente che uno strumento per
assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente rilevanti.
Ciò premesso le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori sono oggettivamente obiettiate da tali
circostanze e pertanto in qualche modo oggetto di una "presunzione" di ammissibilità delle domande
volte all'installazione delle apparecchiature che potranno - ed anzi dovranno - consentire la massima
potenzialità di controllo dell'incolumità del personale lavorativo e dei terzi.
Da ciò consegue che il rilascio dell'autorizzazione da parte della DTL non necessita in tali ipotesi di un
accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi in quanto sostanzialmente ininfluente ai fini del
rilascio dell'autorizzazione.
Codesti Uffici, pertanto, potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche dell'impianto
(caratteristiche tecniche, planimetria dei locali, numero e posizionamento delle telecamere etc.) risultanti
dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro che diventa, per i profili tecnici, parte integrante del
provvedimento autorizzativo.
Al di fuori dalla casistica sopra evidenziata, particolare attenzione dovrà invece essere posta sui diversi
presupposti legittimanti l'installazione e cioè l'effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e
produttive.
Per mere esigenze di completezza e di uniformità di comportamento di codesti uffici si riportano in calce
gli elementi condizionanti, maggiormentente ricorrenti, da inserire nel provvedimento autorizzativo:
1) dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la Protezione dei
dati personali, in particolare il Provvedimento dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);
2) dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;
3) prima della messa in funzione dell’impianto l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta al
personale dipendente in merito all'attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed alle
modalità di funzionamento e dovrà informare i clienti con appositi cartelli;
4) l'impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate verso
le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l'angolo delle riprese ed
evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate); L'eventuale ripresa di dipendenti avverrà
esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;
5) all'impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore
apparecchiatura al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e
previa relativa comunicazione alla DTL;
6) le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sul
l'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
7) in occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi di
verificazione di atti criminosi o di eventi dannosi), la ditta dovrà darne tempestiva informazione ai
lavoratori occupati.
8) i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. PAOLO PENNESI)