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Categoria: notizie

 

Privacy e Videosorveglianza 

(Aggiornamento del 2012)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una procedura, che permette di

semplificare il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di impianti di videosorveglianza

recependo istanze che provenivano sia dal mondo degli installatori, sia dal mondo della industria e del

commercio, emanando una procedura, che permette di semplificare il rilascio delle autorizzazioni alla

installazione di impianti di videosorveglianza, come previste dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970,

numero 300, comunemente chiamata statuto dei lavoratori. Questa legge va vista in abbinamento con il

decreto legislativo 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali, che prevede che

l’installazione di impianti di videosorveglianza all'interno di attività industriali, commerciali e del terziario

possa avvenire solo con l'accordo delle rappresentanze sindacali.

Questa disposizione, che certamente ha una sua ragione di essere, nella pratica veniva a creare un

ostacolo non indifferente, quando non vi erano rappresentanze sindacali con cui il titolare del trattamento

potesse dialogare.

Numerosi titolari di trattamento hanno incontrato difficoltà, quando, in assenza di una rappresentanza

sindacale locale (oppure davanti ad obiezioni da parte della stessa rappresentanza) occorreva ricorrere

alla valutazione espressa dalla

Direzione Provinciale del Lavoro, cui la legge attribuisce la facoltà di

dare una valutazione finale circa la possibilità di installare gli impianti di videosorveglianza.

La legge fa obbligo agli ispettori della direzione provinciale del lavoro di effettuare un

sopralluogo, nel quadro di un accertamento tecnico preventivo, dopo aver ricevuto la richiesta

di istallazione dell'impianto, per verificare la piena conformità dell'impianto (di cui si propone

l'istallazione) con i dettati di legge, sia in materia di protezione dei dati personali, sia in

materia di protezione dei lavoratori da indebite osservazioni.

La nuova circolare semplifica l'iter autorizzativo, in quanto si richiede solo che il titolare

presenti una richiesta di autorizzazione, che soddisfi a determinati requisiti, per vedersi

rilasciare in forma semi automatica la autorizzazione stessa; Gli ispettori non devono più

recarsi sul posto e debbono solo verificare che la richiesta avanzata dal titolare di trattamento,

sia congrua con le disposizioni di legge e con le indicazioni di questa procedura semplificata.

Venuto meno l'accertamento tecnico preventivo, l'iter per ottenere la autorizzazione è decisamente

accelerato e ciò non potrà che far piacere sia ai titolari del trattamento, sia agli incaricati, sia ai lavoratori

stessi, perché l'utilizzo di questi impianti ha ormai dimostrato nel tempo una valenza positiva nei

confronti della riduzione degli eventi criminosi.

Importante però tener presente che questa nuova procedura non rende automatico il rilascio

dell'autorizzazione all'istallazione dell'impianto tvcc, ma permette di evitare che debba essere

dapprima svolto l'accertamento tecnico preventivo; Pertanto, a rigore di legge, la

presentazione di questa domanda, se pure perfettamente conforme ai dettati di legge e della

circolare, non significa che la autorizzazione è implicitamente concessa: occorre comunque

attendere il tempo strettamente necessario perché la direzione provinciale competente

convalidi il procedimento autorizzativo.

Si fa notare che questa procedura si applica solo laddove non sia stata in precedenza già ottenuta la

approvazione della rappresentanza sindacale aziendale, che permette di superare questa specifica, anche

se ora semplificata, procedura.

A questo punto, dopo aver letto attentamente la circolare ed aver confrontato i dettati riportati con le

tracce delle richieste, che precedentemente i titolari dovevano inviare alle direzioni provinciali del lavoro,

alleghiamo una traccia della nuova formulazione della richiesta di autorizzazione all'istallazione di

 impianti di video sorveglianza, in assenza di accordo previo con la locale rappresentanza sindacale.

 Nota Ministeriale n. 37 del 16/04/2012

 Oggetto: Procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970,

 n.300 - Statuto dei lavoratori.

 Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. del 16/04/2012

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ' ISPETTIVA

 

Direzione generale per l'Attività Ispettiva Divisione III - Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica

Alle Direzioni Regionali e Territoriali dei Lavoro.

LORO SEDI e p.c. Alla Direzione Generale delie relazioni industriali e dei rapporti di Lavoro

All'Ispettorato Regionale del Lavoro di Palermo, alla Provincia Autonoma di Bolzano, alla Provincia

Autonoma di Trento

LORO SEDI

Oggetto: Procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 4 della Legge 20

maggio 1970, n.300 - Statuto dei lavoratori.

Sono pervenute a questa Direzione Generale numerose richieste di semplificazione dei provvedimenti di

rilascio delle autorizzazioni all'uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature che potrebbero

rientrare tra le fattispecie previste dall'articolo 4, 1° e 2° comma della Legge 20 maggio 1970, n.300.

Lo snellimento delle procedure si rende ormai indispensabile in quanto negli ultimi anni sono aumentate

in maniera quasi esponenziale le richieste di autorizzazione previste dal citato articolo, sia per la grande

diffusione di questi impianti sia perché l'utilizzo di tali sistemi, compatti e poco costosi, si è diffuso in

moltissimi piccoli esercizi commerciali dove non sono presenti rappresentanze sindacali aziendali.

Da quanto risulta a questa Direzione generale, l'attività di rilascio delle autorizzazioni, in assenza di

specifiche indicazioni operative, si è consolidata in urta prassi operativa che prevede un sopralluogo per

valutare le caratteristiche del sistema e la rispondenza a quanto dichiarato (numero e angoli di ripresa

delle videocamere), prassi che,forse comprensibile nei contesti di grandi dimensioni, non si ritiene possa

essere più attuata in quanto richiede un notevole impiego di risorse ispettive che possono più

efficacemente essere utilizzate nel contrasto al fenomeno del lavoro sommerso, irregolare, illegale e nel

controllo del rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Sulla base di tali premesse si ritiene opportuno fornire, d'intesa con la Direzione Generale delle relazioni

industriali e dei rapporti di lavoro, le seguenti indicazioni volte a semplificare ed uniformare le modalità

operative degli uffici territoriali concernenti il rilascio dei provvedimenti in esame.

In primo luogo va evidenziato come nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche (quali ad

esempio ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori dì carburante etc.) sono

divenute attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro e pertanto l'utilizzo

di impianti audiovisivi rappresenta, sempre e comunque, sia un fattore deterrente che uno strumento per

assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente rilevanti.

Ciò premesso le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori sono oggettivamente obiettiate da tali

circostanze e pertanto in qualche modo oggetto di una "presunzione" di ammissibilità delle domande

volte all'installazione delle apparecchiature che potranno - ed anzi dovranno - consentire la massima

potenzialità di controllo dell'incolumità del personale lavorativo e dei terzi.

Da ciò consegue che il rilascio dell'autorizzazione da parte della DTL non necessita in tali ipotesi di un

accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi in quanto sostanzialmente ininfluente ai fini del

rilascio dell'autorizzazione.

Codesti Uffici, pertanto, potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche dell'impianto

(caratteristiche tecniche, planimetria dei locali, numero e posizionamento delle telecamere etc.) risultanti

dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro che diventa, per i profili tecnici, parte integrante del

provvedimento autorizzativo.

Al di fuori dalla casistica sopra evidenziata, particolare attenzione dovrà invece essere posta sui diversi

presupposti legittimanti l'installazione e cioè l'effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e

produttive.

Per mere esigenze di completezza e di uniformità di comportamento di codesti uffici si riportano in calce

gli elementi condizionanti, maggiormentente ricorrenti, da inserire nel provvedimento autorizzativo:

1) dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in

materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la Protezione dei

dati personali, in particolare il Provvedimento dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

2) dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;

3) prima della messa in funzione dell’impianto l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta al

personale dipendente in merito all'attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed alle

modalità di funzionamento e dovrà informare i clienti con appositi cartelli;

4) l'impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate verso

le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l'angolo delle riprese ed

evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate); L'eventuale ripresa di dipendenti avverrà

esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;

5) all'impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore

apparecchiatura al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e

previa relativa comunicazione alla DTL;

6) le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sul

l'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari;

7) in occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi di

verificazione di atti criminosi o di eventi dannosi), la ditta dovrà darne tempestiva informazione ai

lavoratori occupati.

8) i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. PAOLO PENNESI)

 

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